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CQC – Carta di Qualificazione del Conducente

Fac-simile della CQC Per i conducenti che effettuano trasporti su veicoli per la cui guida è richiesta la patente delle categorie C, C+E, D e D+E, la direttiva 2003/59/CE, recepita in Italia con decreto in vigore dal 05/04/2007, introduce la carta di qualificazione del conducente (di seguito denominata CQC), la quale si consegue dopo aver frequentato un corso di formazione iniziale e dopo aver superato il relativo esame; il rinnovo periodico si ottiene mediante frequenza obbligatoria di un corso di formazione.
La CQC sostituisce i certificati di abilitazione professionali di tipo KC e KD; a tal proposito, è stato previsto un regime transitorio durante il quale i titolari di patente di guida della categoria C e CE oppure di certificato di abilitazione professionale di tipo KD potranno ottenere il rilascio della CQC per documentazione, cioè senza obbligo di sostenere il relativo esame.

Rilascio della CQC per documentazione d'ufficio (SOLO FINO AL 05/04/2010)

È possibile ottenere il rilascio del documento per documentazione solamente da parte di coloro che alla data del 5 Aprile 2007 erano già titolari di patente superiore (C, C+E, D, D+E), nelle seguenti finestre temporali:

  • dal 06/04/2007 per i conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere A, B, C, D,E, F
  • dal 05/07/2007 per i conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere G, H, I, J, K, L, M
  • dal 05/10/2007 per i conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere N, O, P, Q, R
  • dal 05/01/2008 per i conducenti i cui cognomi iniziano con le lettere S,T,U,V,W,X,Y,Z

Per ottenere il rilascio d'ufficio è necessario presentare presso il nostro ufficio i seguenti documenti:

  • Fotocopia del documento di identità
  • Permesso di soggiorno in originale (per cittadini extra–comunitari)
  • 2 fototessere identiche a fondo bianco

L'obbligo di possesso della CQC per condurre i veicoli professionali decorre dal:

  • dal 10 settembre 2008 per il trasporto persone
  • dal 10 settembre 2009 per il trasporto di cose

I conducenti che conseguono la patente di guida della categoria C o CE, ovvero il certificato di abilitazione professionale di tipo KD a decorrere dalla data di entrata in vigore (6 aprile 2007) del decreto del Capo del Dipartimento dei trasporti terrestri 7 febbraio 2007, n. 371, non potranno ottenere, per documentazione, la CQC, ma dovranno seguire il corso e sostenere il relativo esame.


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